20/01/2023 – Per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni del condominio non è richiesta l’autorizzazione dell’assemblea, che può proporre soluzioni progettuali alternative solo in alcuni casi.
La spiegazione è stata fornita dalla Cassazione con la sentenza 1337/2023.

Rinnovabili in condominio, il caso

I giudici hanno esaminato il caso di un condomino che intende installare 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune dell’edificio. L’assemblea esprime parere contrario e il condomino intenta una causa, ma il Tribunale conclude che l’annullamento della delibera non produrrebbe nessun effetto positivo per il condomino perché l’assemblea non può vietare l’installazione e il ricorso è superfluo.
 
Il caso passa alla Corte d’Appello, che giunge a conclusioni analoghe. La Corte osserva che l’assemblea non ha vietato l’installazione, ma ha solo espresso parere contrario al progetto (ai sensi dell’articolo 1122-bis del Codice Civile), invitando il condomino a presentare un progetto alternativo per non pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni da parte degli antri condòmini.
 
Il ricorso è stato quindi respinto per mancanza di un interesse concreto.
 
Il condomino si è rivolto alla Cassazione perché a suo avviso il parere contrario dell’assemblea avrebbe potuto pregiudicarlo. Nel ricorso, il condomino ha sottolineato che, in base all’articolo 1122-bis del Codice Civile, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla parte comune condominiale è possibile previa comunicazione all’amministratore, mentre l’assemblea non ha il potere di esprimere parere contrario all’installazione.

I giudici della Cassazione hanno fornito dei chiarimenti interessanti sui limiti ai poteri dell’assemblea.
 
La Cassazione ha spiegato che, ai sensi del citato articolo 1122-bis del Codice Civile, è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
 
Solo se si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, continua la Cassazione, il condomino deve informare l’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
 
In quest’ultimo caso, l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può inoltre chiedere una garanzia contro gli eventuali danni causati dagli interventi.
 
Resta inteso, specifica la sentenza, che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
 
Dato che nel caso esaminato l’installazione dei pannelli fotovoltaici avverrebbe senza alcuna modifica delle parti comuni, i giudici hanno concluso che il condomino può installare i pannelli e che l’assemblea non può prescrivere specifiche modalità di esecuzione né tantomeno vietare l’intervento.

 

Cit. Art. Rif: EdilPortale https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/rinnovabili-in-condominio-serve-l-autorizzazione-dell-assemblea_92267_27.html