In vigore dal 2005, lo “Scambio sul Posto” ha rappresentato per anni una delle principali forme di incentivazione nel settore fotovoltaico.

Con il recepimento della direttiva Red II (D.Lgs. 199/2021) lo scambio sul posto è destinato a sparire con un ideale passaggio delle consegne fra questo regime e il Ritiro Dedicato (senza dimenticare le Comunità energetiche).

In vista dell’imminente scadenza, accogliamo la richiesta di chiarimenti di molti utenti facendo il punto della situazione.

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Da ARERA primo stop allo Scambio sul Posto

L’ARERA approva le prime disposizioni per la fine graduale del regime di scambio sul posto e le modalità di uscita per gli impianti di produzione la cui convenzione non può più essere rinnovata per effetto del raggiungimento – alla data del 31 dicembre 2024 – del limite di 15 anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione.

Come data di prima sottoscrizione della convenzione si intende la data di primo accesso al regime di scambio sul posto.

Con la delibera n. 457/2024/R/Efr, l’Autorità stabilisce che il GSE:

  • provveda a chiudere automaticamente le convenzioni per le quali al 31 dicembre 2024 sarà maturato il requisito dei 15 anni di decorrenza dalla data di prima sottoscrizione;
  • entro il 30 giugno 2025, liquidi le eventuali eccedenze maturate fino alla data di risoluzione della convenzione, in presenza dei dati necessari alla loro determinazione;
  • attivi, per gli impianti di produzione oggetto della medesima convenzione, una nuova convenzione di ritiro dedicato qualora, in relazione ai medesimi impianti di produzione, sia decorso il termine previsto dall’Allegato A.26 del Codice di Rete (entro il giorno 10 del mese m-1) senza che sia stata presentata a Terna richiesta di attivazione di un nuovo contratto di dispacciamento in immissione.

Al GSE è affidato anche il compito di attivare un piano di comunicazione per informare gli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto che non possono più essere rinnovate, nonché i produttori, diversi dagli utenti dello scambio sul posto, responsabili di impianti di produzione rientranti nelle medesime convenzioni.

Ad un successivo provvedimento è rimandato il completamento, in conformità alle previsioni dell’articolo 4-ter, commi 4 e 5, del D.L. 181/23, della disciplina in materia di graduale superamento del regime di scambio sul posto e di semplificazione del regime di ritiro dedicato.

In una lettera del 25 ottobre 2024 trasmessa all’ARERA, il GSE ha evidenziato che, rispetto alle oltre 1.100.000 convenzioni di scambio sul posto attualmente in essere:

  • circa 67.000 convenzioni risultano avere, al 31 dicembre 2024, il requisito dei 15 anni (oltre i quali non possono essere più rinnovate);
  • ulteriori 76.000 convenzioni raggiungeranno i quindici anni di durata complessiva massima al 31 dicembre 2025, mentre le convenzioni più recenti raggiungeranno i medesimi quindici anni entro il 31 dicembre 2039.

Alla luce di questi dati il GSE ha proposto all’ARERA un ulteriore intervento che definisca le modalità per favorire l’uscita massiva anticipata (prima della scadenza dei quindici anni di convenzione) dal regime di scambio sul posto.

Cos’è e come funziona lo Scambio sul Posto

Lo Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.

Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Immagina di avere una casa dotata di un moderno impianto fotovoltaico sul tetto, che genera energia solare durante le ore di luce. Durante questi periodi di produzione, spesso si genera più energia di quella che viene effettivamente consumata. Quel surplus di energia viene riversato nella rete elettrica, mentre nei momenti in cui l’energia prodotta non è sufficiente per coprire i consumi dell’abitazione, come di notte o in periodi di scarsa luminosità, l’energia necessaria viene prelevata dalla rete.

Il concetto chiave dello scambio sul posto è semplice ma rivoluzionario. L’energia in eccesso immessa nella rete viene “scambiata” con quella prelevata successivamente, permettendo ai proprietari di ottimizzare l’uso dell’energia autoprodotta e di ridurre i costi energetici complessivi.

In pratica, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce al produttore un credito economico proporzionale all’energia immessa, che può essere sfruttato per compensare i costi dell’energia prelevata dalla rete quando la produzione fotovoltaica è ridotta. Quando l’impianto non riesce a coprire i consumi dell’abitazione, il GSE fornisce l’energia mancante dalla rete elettrica.

Il funzionamento dello scambio sul posto può essere così schematizzato:

  1. produzione di energia fotovoltaica;
  2. immissione in rete dell’’energia elettrica prodotta e non consumata attraverso un contatore di scambio;
  3. prelievo dell’energia dalla rete elettrica nazionale;
  4. rimborso parziale al valore di mercato del surplus calcolato dal GSE tra l’energia immessa nella rete e quella prelevata.

Chi può accedere allo Scambio sul Posto?

Possono accedere allo scambio sul posto:

  • il cliente finale in un altro Sistema semplice di produzione e consumo, il quale è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (Scambio sul Posto per ASSPC);
  • il cliente finale con punti di prelievo e immissione anche non coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (Scambio sul Posto altrove).

I soggetti che hanno usufruito del Superbonus, non possono richiedere il servizio di scambio sul posto. Inoltre, chi usufruisce del servizio di scambio sul posto non può attivare contemporaneamente il “ritiro dedicato“.

Ai fini dell’accesso allo scambio sul posto per ASSPC devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

  • l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
  • la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2007 non è superiore a 20 kW;
  • la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2014 non è superiore a 200 kW;
  • la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non è superiore a 200 kW;
  • la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell’ASSPC non è superiore a 500 kW.

Per accedere al servizio di Scambio sul posto è necessario stipulare un contratto che presenta le seguenti caratteristiche:

  • durata: il contratto ha una durata di un anno solare ed è tacitamente rinnovabile;
  • recesso: il produttore può decidere di recedere in qualsiasi momento, senza vincoli. È sufficiente inviare la disdetta tramite il portale informatico del GSE almeno 60 giorni prima della data desiderata di cessazione del contratto.

Come si chiede lo Scambio sul Posto?

Per i produttori interessati a partecipare allo Scambio sul Posto, esistono due modalità di attivazione del servizio:

  • l’iter semplificato con il Modello Unico;
  • l’iter standard/ordinario.

Scambio sul Posto: iter semplificato con il Modello Unico

Il Modello Unico costituisce un iter semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici ai sensi del D.M. 19 maggio 2015 e ss.mm.ii. e degli impianti di micro-cogenerazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2017, per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso allo scambio sul posto.

I produttori interessati dovranno interfacciarsi unicamente con i gestori di rete.

Una volta ricevuti i dati necessari dal gestore di rete, il GSE attiverà il contratto e fornirà all’utente il codice e il link per visualizzarlo sul portale Scambio sul posto (SSP), accessibile dall’Area Clienti del GSE. Il contratto sarà attivo dalla data di connessione dell’impianto, come comunicato dal gestore di rete.

Il Modello Unico è adatto per:

  • impianti fotovoltaici realizzati presso clienti finali con punti di prelievo attivi in bassa tensione, con potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo e con potenza nominale fino a 50 kW;
  • impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici secondo le disposizioni del D.Lgs. 28/11, senza ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo;
  • impianti di micro-cogenerazione alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi, gas metano o GPL, con capacità di generazione fino a 50 kWe e con le stesse caratteristiche di cui sopra.

Scambio sul Posto: attivazione con iter standard/ordinario

I produttori che scelgono la modalità standard devono presentare una richiesta entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, attraverso il servizio Scambio sul Posto accessibile dall’Area Clienti del GSE, e stipulare un contratto per la regolazione dello scambio.

Scambio sul Posto: erogazione dei contributi e conguagli

Il GSE, tramite le letture del contatore comunicate dal gestore, verifica periodicamente quanta energia è stata prelevata e quanta immessa in rete. La verifica viene fatta annualmente, ma il GSE stima degli acconti trimestrali che versa sul conto corrente dell’utente con causale “Contributo in conto scambio”.

Alla fine di ogni anno si effettua un conguaglio e vengono corrette le stime per l’anno trascorso.

Inoltre, si deve tenere conto del pagamento delle eccedenze nel caso in cui, alla fine dell’anno, il valore economico delle immissioni superi quello dei prelievi. Per gestire le eccedenze, sono previste due opzioni:

  1. richiesta di liquidazione in denaro sul conto – in questo caso, l’utente riceverà un rimborso in denaro per il valore delle eccedenze;
  2. definizione di un credito per il contributo dell’anno successivo – l’utente può optare per l’utilizzo delle eccedenze come credito per ridurre il costo del contributo dell’anno successivo, consentendo così di abbattere i costi energetici futuri.

Questo sistema offre un’opportunità sia per ottenere un rimborso immediato che per ridurre i costi energetici futuri, consentendo agli utenti di massimizzare i benefici derivanti dal proprio impianto fotovoltaico.

Il GSE procede all’erogazione del contributo in conto scambio su base semestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio) come segue:

  • il contributo in conto scambio di acconto del primo semestre viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo dell’anno “n” di competenza. L’erogazione viene effettuata entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell’anno “n”;
  • il contributo in conto scambio di acconto del secondo semestre viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di ottobre di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 30 settembre dell’anno “n” di competenza. L’erogazione viene effettuata entro il 15° giorno lavorativo del mese di novembre dell’anno “n”.

Le tempistiche di pubblicazione possono essere modificate dal GSE in ragione di eventuali variazioni alla normativa di riferimento o per esigenze tecnico-operative condivise con l’AEEGSI.

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di maggio dell’anno “n+1″, con riferimento dell’anno di competenza “n”. L’erogazione viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.

Scambio sul Posto: come si calcola il contributo?

Una volta che si conosce la quantità di energia scambiata con la rete elettrica, grazie alle letture periodiche dei contatori, è possibile calcolare il contributo relativo allo Scambio sul posto.

Questo contributo rappresenta un rimborso per l’energia che l’utente ha ceduto alla rete.

La remunerazione avviene attraverso la vendita dell’energia, a cui si aggiunge il rimborso di parte dei servizi di rete, esclusi gli oneri fiscali.

La formula utilizzata per il calcolo del contributo è:

Cs = min [ Oe ; Cei ] + CUsf  x  Es

Dove:

  • Oe = Onere energia, è il prezzo dell’energia elettrica prelevata e pagata dall’utente ed è il prodotto tra i kWh prelevati ed il prezzo unico nazionale (PUN). Il PUN varia in base all’andamento dei mercati ed è una media nazionale dei prezzi rilevati ogni mese in ogni regione;
  • Cei = Controvalore dell’energia immessa, è il valore economico dell’energia immessa in rete ed è il prodotto tra i kWh immessi ed il prezzo zonale dell’energia sul “Mercato del Giorno Prima”;
  • CUsf = Corrispettivo Unitario di Scambio Forfettario, cioè un valore espresso in centesimi di euro calcolato dal GSE che tiene conto delle tariffe di trasmissione, distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri normalmente addebitati in bolletta;
  • Es = Energia Scambiata, cioè la quantità di kWh immessi e poi ri-prelevati, è pari al minimo tra kWh immessi e kWh prelevati in totale durante l’anno.

Tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE

I soggetti responsabili di impianti che presentino, per almeno un giorno nell’anno di riferimento, una convenzione valida di scambio sul posto (a esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3 kW) sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo (D.M. 24/12/2014).

Questa tariffa, applicata con cadenza annuale, è costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna Convenzione e da uno variabile in funzione della potenza dell’impianto.

Quanto paga lo Scambio sul Posto nel 2024?

Nel 2024 l’energia immessa in rete dall’impianto fotovoltaico e ri-prelevata viene pagata dal GSE con una tariffa media di circa 0,16 € a kWh (pari a circa metà del prezzo medio per acquistare energia dalla rete).

Attualmente, in regime di scambio sul posto paga circa 0,10 €/kWh. La parte eccedente vale circa 0,06 €/kWh (circa un quarto del prezzo medio di acquisto) – pari al PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla Borsa Elettrica Italiana: è il costo all’ingrosso dell’energia elettrica).

Scambio sul Posto 2024: cosa succede agli impianti esistenti? Per i nuovi impianti è ancora possibile attivarlo?

L’orizzonte temporale dello Scambio sul Posto è il 2024.

Riportiamo per maggiore chiarezza il testo integrale dell’art. 9 del D.Lgs. 199/21:

“Art.9 – Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo

  1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti tempi e modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di garantire continuità nell’erogazione degli incentivi.
  2. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì i criteri e le modalità per la graduale conversione al meccanismo di cui all’articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024.”

La norma stabilisce che non sarà più possibile ac­cedere a contratti di Scambio sul Posto a partire dal novantunesi­mo giorno trascorso dall’entrata in vigore di tali decreti.

Tali atti ad oggi non sono stati ancora emanati.

Impianti esistenti: uscita graduale e opzioni di rinnovo in base alla data di prima sottoscrizione

Per coloro che già usufruiscono di questo incentivo, la data da segnare in rosso sul calendario è il 31 dicembre 2024, quando la norma citata prevede il passaggio verso forme di incentivazione diverse, come le comunità energetiche o il ritiro dedicato.

I decreti previsti dovranno sta­bilire, infatti, i criteri e le modalità per la con­versione degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, “da attuarsi a decor­rere dal 31 dicembre 2024”.

A tal proposito, all’art. 4-ter del D.L. Energia (D.L. 181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024) è previsto che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 199/21, l’ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in Scambio sul Posto, sulla base dei seguenti principi:

  • priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della Legge 11/2024 non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
  • applicazione delle modalità di ritiro dedicato, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.

Con la Delibera Arera 5 novembre 2024, n. 457/2024/R/Efr sono dettate le disposizioni “per una fine graduale del regime di scambio sul posto” e le modalità di uscita dal regime di scambio sul posto per gli impianti di produzione la cui convenzione non può più essere rinnovata per effetto del raggiungimento del limite di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione medesima previsto dal medesimo articolo 4ter, comma 4, del decreto-legge 181/23.

Per i i nuovi impianti è ancora possibile richiedere l’attivazione dello Scambio sul posto?

Il quesito che resta aperto per i nuovi impianti è: i possessori di un nuovo impianto fotovoltaico che abbiano le caratteristiche per accedere all’incentivo potranno fare richiesta dell’agevolazione anche per tutto il 2024?

Per i nuovi impianti fotovoltaici, formalmente, è ancora possibile richiedere l’attivazione dello Scambio sul Posto.

Anche in questo caso, infatti, alla soppressione prevista non sono seguiti i decreti che avrebbero dovuto sancire la fine effettiva dello scambio sul posto. In mancanza di istruzioni specifiche lo Scambio sul Posto continua, di fatto, ad essere in vigore.

Dopo la fine dello scambio sul posto, i proprietari di impianti fotovoltaici avranno due possibilità:

  1. il Ritiro Dedicato: vendere tutta l’energia prodotta al GSE al prezzo stabilito dal decreto ministeriale;
  2. l’autoconsumo e adesione alle comunità energetiche con immissione in rete delle eccedenze: consumare l’energia prodotta e immettere l’eccedenza nella rete, ricevendo un corrispettivo basato sul valore di mercato dell’energia.