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Scopri quando è possibile installare pannelli fotovoltaici con riferimento a normative, procedure e considerazioni pratiche.
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- Sono concessi gli impianti fotovoltaici nei centri storici?
- Fotovoltaico nei centri storici: normativa di riferimento
- Quando non è possibile installare pannelli fotovoltaici in centro storico senza permessi?
- Modello unico semplificato per pannelli fotovoltaici in centro storico
- Centro storico e pannelli fotovoltaici: soluzioni innovative
- Tegole fotovoltaiche per centri storici
- Installazione fotovoltaico: sentenze di riferimento
- Sentenza del Consiglio di Stato sul fotovoltaico nel centro storico
- Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo
Sono concessi gli impianti fotovoltaici nei centri storici?
L’installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici è possibile, ma richiede il rispetto di alcune condizioni per garantire la compatibilità paesaggistica.
Con il D.L. 17/2022 infatti non è più obbligatorio ottenere autorizzazioni specifiche per installare pannelli solari sui tetti degli edifici, a meno che gli edifici stessi non siano soggetti a vincoli paesaggistici definiti dagli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali o da ulteriori normative regionali.
È importante tenere presente che le procedure possono variare da regione a regione e da comune a comune, quindi è fondamentale verificare i requisiti locali specifici prima di procedere con l’installazione.
Fotovoltaico nei centri storici: normativa di riferimento
Il D.L. 17/2022, decreto bollette, ha introdotto una serie di innovazioni con disposizioni che considerano gli impianti fotovoltaici e solari termici come manutenzione ordinaria.
Ciò significa che è consentito installare impianti fotovoltaici in edilizia libera anche all’interno dei centri storici, purché si trovino in zone prive di vincoli.
Di conseguenza, non sono necessari permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi e tale semplificazione si applica anche alle pertinenze degli edifici, come giardini, terrazzi, autorimesse e depositi.
Tuttavia, questa possibilità si applica esclusivamente al montaggio dei pannelli solari sui tetti e non agli impianti a terra che richiedono l’utilizzo di suolo.
Entrando nello specifico, l’art. 9 del D.L. 17/2022 che contiene semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevede che l’art. 7-bis il comma 5 del D.Lgs. 28/2011 sia sostituito e sancisce quanto segue:
1. Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”
Secondo il decreto ministeriale 1444/1968 che determina le zone territoriali omogenee, rientrano nella zona A):
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
Pertanto, si fa riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici in centri storici che risultano esenti da autorizzazioni.
Leggi un approfondimento su fotovoltaico e manutenzione ordinaria
Quando non è possibile installare pannelli fotovoltaici in centro storico senza permessi?
Come detto, in alcuni casi non è possibile installare gli impianti senza aver ottenuto prima un permesso richiesto.
Si tratta di situazioni in cui:
- gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali possono stabilire o mantenere restrizioni e limitazioni agli interventi su edifici di valore storico, culturale e architettonico;
- gli edifici e le aree possono essere soggetti a severi vincoli secondo il D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali).
Modello unico semplificato per pannelli fotovoltaici in centro storico
Un’altra importante novità introdotta dal D.L. 17/2022 riguarda la possibilità di presentare il modello unico semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.
Ricordiamo che l’obiettivo principale del modello unico è quello di fornire un iter più snello e facile da seguire, riducendo così i numerosi adempimenti. Il decreto non cambia le modalità di esclusione per l’installazione di impianti fotovoltaici: il modello unico esclude gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004.
Tuttavia, la novità più importante sta nel fatto che possono rientrare gli edifici presenti nell’art. 136, comma 1 lettera c i quali ai sensi dell’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011, rispettino le seguenti condizioni nella fase di installazione dei pannelli solari:
- non risultino visibili dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici;
- siano integrati nelle coperture;
- nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Centro storico e pannelli fotovoltaici: soluzioni innovative
Esistono diverse soluzioni innovative per integrare i pannelli solari negli elementi architettonici senza compromettere l’aspetto paesaggistico.
Tra di esse le più comuni sono:
- fotovoltaico trasparente: questi pannelli, realizzati in plastica o vetro, consentono il passaggio della luce mentre catturano i raggi UV del sole. Pur avendo un rendimento non elevato, permettono il filtraggio della luce naturale, risultando ideali per finestre, lucernari, balaustre e balconi;
- fotovoltaico colorato: con un buon rendimento, questi pannelli possono integrarsi armoniosamente con le strutture esistenti, riducendo al minimo l’impatto visivo;
- tegole fotovoltaiche: queste tegole svolgono la duplice funzione di copertura e produzione di energia elettrica. Disponibili in diverse tipologie e colori, si adattano sia alle esigenze funzionali che estetiche.
Tegole fotovoltaiche per centri storici
Le tegole fotovoltaiche rappresentano una soluzione innovativa che consente l’installazione del fotovoltaico per la produzione di energia solare integrata nell’architettura degli edifici.
Queste tegole, che assomigliano alle normali tegole per il tetto, sono dotate di celle fotovoltaiche che catturano l’energia solare e la trasformano in energia elettrica.
Le celle sono collegate in serie per formare moduli fotovoltaici completi. Ciò che rende le tegole fotovoltaiche particolarmente vantaggiose è il loro aspetto discreto: i sistemi di fissaggio non sono visibili esternamente, preservando così l’aspetto estetico del tetto.
Questo le rende una scelta ideale in contesti dove i vincoli paesaggistici rendono difficile l’installazione di pannelli solari tradizionali.
Installazione fotovoltaico: sentenze di riferimento
Di seguito si riportano una serie di sentenze che chiariscono alcuni aspetti fondamentali in riferimento all’installazione dei pannelli fotovoltaici sanciti dalla normativa di riferimento in vigore.
Sentenza del Consiglio di Stato sul fotovoltaico nel centro storico
La sentenza n. 2242/2022 del Consiglio di Stato fornisce chiarezza sulle condizioni in base alle quali una Soprintendenza può opporsi all’insediamento di impianti fotovoltaici.
Nel caso specifico, una Soprintendenza si oppose al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, poiché l’area interessata sorgeva nelle vicinanze di un sito archeologico di interesse pubblico. Tuttavia, il Tar accolse il ricorso della società promotrice dell’insediamento fotovoltaico, sostenendo che l’area non era vincolata da restrizioni paesaggistiche o archeologiche e che l’impianto non sarebbe stato visibile. Inoltre, il progetto era considerato di pubblica utilità e urgenza.
La contesa giudiziaria si trasferì in appello presso il Consiglio di Stato, che confermò la decisione del Tar. I giudici del Consiglio di Stato osservarono che il progetto non interferiva direttamente con aree vincolate e non lederebbe beni paesaggistici o archeologici contermini. Pertanto, la Soprintendenza poteva opporsi solo se le decisioni di altre amministrazioni fossero ritenute lesive di beni di interesse ambientale, paesaggistico o culturale già dichiarati, senza proporre alternative meno impattanti per gli interessi pubblici.
Di conseguenza, il ricorso non è stato accolto e l’iter per l’installazione dell’impianto fotovoltaico nel luogo prescelto è stato sbloccato.
Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo
Il Tar Abruzzo, nella sentenza n. 214/2023, ha espresso in una sentenza che vede nuovamente contrapposti i pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico.
Un intrigante caso solleva la questione cruciale dell’integrazione dei pannelli fotovoltaici nel paesaggio, in un contesto dove la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili in un parco paesaggistico vincolato.
Nonostante il progetto prevedesse pannelli inseriti a livello delle tegole, con colore e riflessività in sintonia con l’ambiente, la Soprintendenza ha respinto l’idea, ritenendo i pannelli incompatibili con l’immagine tradizionale della zona. I proprietari hanno ribattuto, sottolineando la mancanza di bilanciamento da parte della Soprintendenza tra la tutela paesaggistica e la necessità di adottare fonti rinnovabili.
Il Tar Abruzzo ha affrontato la questione, riaffermando la necessità di una motivazione dettagliata per il diniego paesaggistico e sottolineando che il favore legislativo per le fonti rinnovabili richiede un bilanciamento accurato. I giudici hanno evidenziato che il cambiamento normativo e la crescente accettazione sociale delle tecnologie rinnovabili richiedono una valutazione attenta dell’inserimento dei pannelli nel paesaggio.
Criticando il diniego automatico della Soprintendenza, il Tar ha sottolineato la mancanza di soluzioni alternative suggerite e ha accolto il ricorso, evidenziando che la proposta dei ricorrenti mirava a conciliare la tutela del paesaggio con lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Rif. e Art. di Redazione Tecnica BIBLUS /